Mi possono proibire il turno di notte?

Lavoro a turni e di preferenza faccio il turno di notte. Benché due anni fa abbia avuto un infarto ho sempre lavorato a pieno ritmo. Al termine della mia ultima visita medica di controllo il dottore ha deciso che, a causa del mio stato di salute, non mi possono più essere autorizzati ulteriori turni di notte. Io però voglio poter continuare a lavorare di notte in ogni caso. Me lo si può davvero proibire?

Sì. La Legge federale sul lavoro prescrive che i lavoratori che, sulla base di un riscontro medico, non risultano atti al lavoro notturno, non possono neppure essere impiegati di notte. Se lei fosse soltanto condizionatamente atto al lavoro notturno, allora l'autorità del lavoro competente potrebbe su sua richiesta autorizzare il suo impiego di notte. A condizione che la ditta per cui lavora adotti delle misure particolari per la tutela della sua salute. Ma la protezione del lavoratore può estendersi al punto da proibire un impiego notturno per motivi di salute. Inoltre il suo medico ha l'obbligo di annunciare al suo datore di lavoro e all'autorità competente, il Seco, se lei è atto o meno al lavoro notturno. Dunque se anche lei vuole continuare a lavorare di notte, il suo datore di lavoro non lo può permettere. Il suo capo o la sua capa la deve assegnare ad un lavoro diurno che corrisponda alle sue capacità.


Malattia: mi versano gli assegni familiari?

Fra colleghi di lavoro abbiamo discusso di incapacità lavorativa per malattia e di prosecuzione del versamento del salario. Non eravamo d'accordo sulla questione se durante la malattia si ha ancora diritto agli assegni familiari oppure no. Secondo la mia opinione in caso di incapacità lavorativa a causa di malattia non si ricevono più gli assegni familiari. È così?

No. Se dei salariati non possono fornire la loro prestazione lavorativa a seguito di una malattia, gli assegni familiari vengono ancora versati dal momento del verificarsi dell'incapacità lavorativa per il mese corrente e per ulteriori tre mesi. E questo indipendentemente dal fatto se si riceve ancora lo stipendio oppure se si percepisce una prestazione assicurativa. Dal terzo mese si ha diritto ancora agli assegni familiari soltanto se sul salario percepito o sulla prestazione sostitutiva del salario (di attualmente almeno 580 franchi al mese) si versano anche i contributi Avs. Se questo non è più il caso perché l'obbligo di continuare a versare il salario del datore di lavoro si estingue, termina anche il suo diritto agli assegni familiari. Può però sussistere un altro diritto agli assegni familiari se si percepiscono delle indennità giornaliere dall'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia della ditta e gli assegni familiari sono assicurati assieme all'indennità giornaliera per malattia. Di principio gli assegni familiari non sono assicurati perché non fanno parte del salario soggetto all'obbligo di versare i contributi Avs.

Pubblicato il 

09.12.11

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