Complementari Ai e pause sul lavoro

Sono solo, ma la mia mezza rendita dell'Ai non mi basta per vivere. Per questo ho chiesto le prestazioni complementari. Reddito da lavoro non ne ho. Malgrado questo, per il calcolo delle prestazioni complementari mi si può computare un certo reddito?

Sì. La regola è: se le sue entrate computabili sono più piccole delle sue spese riconosciute, lei ha diritto a delle prestazioni complementari. Come entrate computabili si tiene conto tra l'altro non solo della sua mezza rendita Ai, di eventuali altre rendite e del suo patrimonio che eccede i 25 mila franchi, ma anche di entrate alle quali lei ha rinunciato. L'art. 14a dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari presuppone infatti che per persone parzialmente invalide al di sotto dei 60 anni sia possibile ed esigibile conseguire un reddito minimo. Se delle persone parzialmente invalide esercitano solo in parte o non esercitano del tutto questa cosiddetta attività lucrativa residua, questo viene considerato come una rinuncia ad un reddito da attività lucrativa. In conseguenza di ciò viene stimato loro un reddito minimo da attività lucrativa. Esso dipende dal grado di invalidità: se l'invalidità è compresa fra il 50 e il 59,9 per cento, questo reddito minimo ammonta a 18 mila 720 franchi. Da questo reddito ipotetico viene dedotto un ammontare a libera disposizione di 1'000 franchi. Di quel che rimane si computano i due terzi come entrate. Se lei dunque ha meno di 60 anni, ecco che in linea di principio le vengono calcolati 11 mila 813 franchi come reddito computabile. Se però può indicare fattori o circostanze che le rendono difficile o impossibile il conseguimento di un reddito, si fa un'eccezione. Ad esempio: età, situazione concreta del mercato del lavoro, formazione insufficiente, competenze linguistiche carenti, lunga assenza dalla vita professionale, compiti di cura. Ma lei deve poter dimostrare che per uno di questi motivi non è in grado di trovare un posto di lavoro, provandolo con le candidature che avrà inoltrato senza successo.

Recentemente al mio nuovo posto di lavoro non ho potuto fare le stesse pause di cui ha goduto la mia collega, benché avessimo lavorato tutte e due per 11 ore. Abbiamo iniziato entrambe alle 7. Io ho potuto fare la pausa di mezzogiorno dalle 12.30 alle 13.30, la mia collega dalle 13.30 alle 14.30. Alle 10 il capo ha mandato la mia collega in pausa per 15 minuti. Per me non era prevista nessuna pausa. Non avrei avuto diritto anch'io ad una pausa mattutina?

No. Secondo l'art. 15 della Legge sul lavoro si deve concedere una pausa di 15 minuti se il tempo di lavoro dura più di 5 ore e mezza. Se il tempo di lavoro dura più di 7 ore la pausa dev'essere di mezz'ora, mentre con un tempo di lavoro di più di 9 ore la pausa dev'essere di un'ora. Una pausa supplementare dev'essere concessa se prima o dopo una pausa vengono a formarsi dei tempi di lavoro parziali di durata superiore alle 5 ore e mezza. Ed è esattamente ciò che è capitato alla sua collega: dato che il suo tempo di lavoro parziale dalle 7 alle 13.30 è durato più di 5 ore e mezza, ecco che aveva diritto ad una pausa di 15 minuti. Dal momento che lei invece fino alla pausa di mezzogiorno aveva lavorato esattamente 5 ore e mezza, ecco che per questo tempo di lavoro parziale non aveva diritto a nessuna pausa.

Pubblicato il

11.06.2010 13:00
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