Crollano i casi di rigore in Ticino, stabili negli altri Cantoni.

Il Dipartimento istituzioni di Norman Gobbi: «Nessuna scelta di natura politica»

In Ticino calano vistosamente dal 2014, mentre nel resto del Paese la situazione è stabile. Stiamo parlando dell’articolo 84, capoverso 5, della Legge sugli stranieri. Una sorta di margine di manovra politico che consente di evitare l’espulsione di una persona residente in Svizzera da un lungo periodo e che risulta integrata secondo i criteri previsti (lavoro, amicizie, formazione, uso della lingua nazionale, fedina pulita ecc.) Per capirsi, il caso di Desmond. («L'ipocrisia dell'integrazione», area 18-2018)

 

Da una media di una settantina di casi adottati annualmente dal governo ticinese, si è passati ai quattro dello scorso anno. Da quanto appurato dal giornale, i casi trattati non giungono più sul tavolo del Consiglio di Stato affinché si esprima, ma sono filtrati a monte dagli uffici del Di. Per capire i motivi del cambio di prassi, area ha interpellato il Dipartimento delle istituzioni guidato dal 2011 da Norman Gobbi, che così ha risposto via mail.

A livello statistico si nota dal 2014 una forte riduzione dei casi di rigore da parte del Canton Ticino, non riscontrabile negli altri cantoni. Come si spiega il calo cantonale e la differenza di prassi rispetto al panorama nazionale?
Risulta assai difficile trarre delle conclusioni su dati statistici limitati a pochi casi che presentano peculiarità molto diverse tra di loro e rispetto a quelle che si presentano in altri Cantoni. L’Ufficio della migrazione è chiamato ad applicare le disposizioni di legge e a tenere conto della giurisprudenza in materia. I criteri di valutazione sono definiti dalle disposizioni di legge applicabili (segnatamente gli artt. 84 cpv. 5 LStr e 31 Oasa). Queste casistiche rappresentano una deroga alle usuali condizioni di ammissione della Legge federale sugli stranieri, i cui requisiti sono molto restrittivi e non si limitano unicamente a una verifica del grado di integrazione, bensì ripongono molta importanza nella possibilità di un reinserimento nel Paese di origine. L’art. 84 cpv. 5 LStr è di natura potestativa e non conferisce di per sé un diritto all’ottenimento di un permesso B. Le condizioni (non si tratta unicamente di essere in Svizzera da più di 5 anni e di avere un lavoro) sono molto articolate e specificate dall’art. 31 Oasa. Oltre a un’integrazione superiore alla media, nel suo esame l’autorità deve attentamente ponderare la possibilità di reinserimento nel Paese di origine, lo stato di salute e la situazione familiare del richiedente. L’Ufficio della migrazione ha introdotto la possibilità di richiedere una decisione formale sulla mancata proposta all’Autorità federale di rilascio di un permesso B ai sensi dei summenzionati articoli che può essere impugnata dinnanzi alle autorità giudicanti. Tutti i ricorsi contro decisioni negative sin qui esaminati sono stati respinti, confermando quanto deciso dall’Ufficio.


A quanti ammontano i casi del 2018?
Nell’anno corrente l’Ufficio della migrazione ha emanato 8 decisioni formali circa la trasformazione di permessi F in B. 5 di esse sono state positive e i casi sono stati trasmessi alla Segreteria di Stato della migrazione, autorità chiamata ad esprimersi in ultima istanza sulla concessione o meno del permesso di dimora. Sulle 3 decisioni negative non sono stati interposti ricorsi.


Restringendone l’accesso a livello cantonale, si nega la possibilità a persone che adempirebbero ai requisiti di beneficiarne. Non vi è una contraddizione delle autorità cantonali nel promuovere l’integrazione per poi non riconoscere gli sforzi di chi ha dimostrato di essersi integrato?
Ribadiamo che le persone ammesse provvisoriamente godono degli stessi diritti dei titolari di un permesso B per quanto attiene all’accesso al mercato del lavoro. Sia a livello cantonale che  federale sono in atto importanti sforzi volti a favorire l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente, basti pensare al fatto che a contare dal prossimo anno l’inizio di un’attività professionale avverrà per il tramite di una semplice notifica e non più secondo una procedura d’autorizzazione. L’integrazione è un obiettivo che va perseguito in maniera continuativa sia dalle autorità sia dai cittadini stranieri a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno. Appare inoltre doveroso precisare che in caso di decisioni negative (contro le quali grazie alle modifiche introdotte dall’Ufficio della migrazione è per altro possibile presentare ricorso), le persone interessate possono continuare a soggiornare e lavorare nel nostro Paese. Non è nemmeno preclusa la possibilità di ripresentare la propria domanda in futuro. Una ponderazione attenta dei singoli casi risulta importante anche ai fini della tutela dei richiedenti. A questo proposito va detto che non sempre essere titolari di un permesso B sia per forza più vantaggioso rispetto a un permesso F; infatti questi ultimi, diversamente dai permessi di dimora B, non possono essere revocati per motivi finanziari, in particolare in caso di dipendenza dall’aiuto sociale.
L’interpretazione restrittiva o meno di una legge dipende anche da scelte politiche dei governanti.


Nello specifico, la politica non rivendica nessun merito o responsabilità della scelta?
Si tratta di decisioni di natura tecnica che, in virtù della prassi introdotta dall’Ufficio della migrazione, possono essere contestate tramite i rimedi di diritto previsti dalla legge. Laddove le condizioni sono date le autorità cantonali della migrazione preavvisano favorevolmente nei confronti dell’autorità federale il rilascio delle rispettive autorizzazioni. Come detto, tutti i ricorsi contro decisioni negative sin qui esaminati dalle istanze ricorsuali sono stati respinti, confermando quanto deciso dall’Ufficio. Ribadiamo dunque l’importanza di considerare l’esito dei ricorsi presentati piuttosto che fare riferimento a ipotetici cambiamenti di natura politica. Come dimostrato da casi recentemente trattati a livello mediatico, non sempre le proposte di casi di rigore dell’autorità cantonale sono accolte dalle autorità amministrative e giudiziarie federali, le cui decisioni devono tuttavia essere ossequiate nel contesto di una separazione di competenze e poteri stabilita a livello legislativo.

Pubblicato il

22.11.2018 11:15
Francesco Bonsaver

L’ipocrisia dell’integrazione

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