Figli da riconoscere

La nuova regolamentazione del diritto di cittadinanza dovrebbe diventare uno dei pilastri della politica dell’integrazione adottata di recente dal Consiglio federale. La relativa riforma è tuttavia un progetto complesso, che comporta anche modifiche della Costituzione federale e che non trova concordi tutte le forze politiche del paese: le prime avvisaglie del dibattito parlamentare, in giugno, hanno visto schierarsi all’opposizione l’Udc e le altre formazioni minori della destra (Democratici svizzeri e Lega). In verità, il Parlamento non ha ancora deciso neppure sull’entrata in materia (cioè se prendere in esame la riforma), ed ha rinviato tutto alla sessione d’autunno che si terrà in settembre. Ma tra le minacce di referendum "contro ogni facilitazione" e la certezza che comunque alla fine dovrà pronunciarsi il popolo (per via della necessaria modifica costituzionale), il dibattito si preannuncia infuocato. Il tema della naturalizzazione presenta da sempre una forte connotazione emotiva. Negli ultimi anni, per esempio, numerose domande di naturalizzazione individuali o di intere famiglie sono state respinte senza motivo con votazioni popolari comunali o decisioni patriziali. Il fatto più urtante è che gli interessati non avevano la possibilità di ricorrere contro la palese violazione del divieto costituzionale d’arbitrio e di discriminazione. Inoltre, nel 1983 e nel 1994 sono state sottoposte al voto popolare, e respinte, due modifiche della Costituzione federale concernenti la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Da allora, tuttavia, numerosi cantoni hanno adeguato la loro legislazione alle proposte formulate dalla Confederazione. Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Berna e Zurigo hanno aderito nel 1994 al Concordato romando (una convenzione di reciprocità) che rende più agevoli le condizioni cantonali richieste ai giovani stranieri che domandano la cittadinanza elvetica; altri cantoni (Appenzello Esterno, Basilea Città, Glarona, Grigioni, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, Ticino e Zugo) si sono mossi in seguito nella stessa direzione. La situazione è quindi cambiata e i tempi appaiono ormai maturi per l’introduzione su scala nazionale delle agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri. Dopo numerosi interventi di parlamentari e l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro incaricato di esaminare diverse proposte, il Consiglio federale ha infine presentato al Parlamento un progetto di riforma. L’obiettivo di tale riforma è quello di dare alla Confederazione la competenza di prevedere la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri cresciuti in Svizzera, andando ben oltre le "prescrizioni minime" che finora può impartire in materia. In sintesi, il progetto di riforma stabilisce che i giovani stranieri debbano poter essere naturalizzati con procedura agevolata alle medesime condizioni in tutto il paese. Se hanno frequentato in Svizzera almeno cinque anni della scuola dell’obbligo e siano poi rimasti nel nostro paese, devono poter chiedere la naturalizzazione agevolata tra i 15 e i 24 anni compiuti, a condizione che abbiano risieduto per almeno due anni nel comune di naturalizzazione. Ma i giovani di terza generazione hanno vincoli ancor più stretti con la Svizzera che non i loro genitori cresciuti nel nostro paese. Pertanto, i figli nati in Svizzera da genitori stranieri devono poter acquisire per legge la cittadinanza svizzera alla nascita ("jus soli"). La condizione necessaria è che almeno un genitore abbia frequentato cinque anni della scuola dell’obbligo in Svizzera e, alla nascita del figlio, sia in possesso da cinque anni di un permesso di dimora o di domicilio. Altra innovazione: la possibilità di ricorrere contro il rifiuto comunale della naturalizzazione. Secondo la regolamentazione attuale, i comuni e i cantoni possono rifiutare in ogni momento la naturalizzazione di uno straniero, senza indicarne i motivi. E il diritto federale non prevede rimedi giuridici in caso di decisioni che violino il divieto costituzionale d’arbitrio e di discriminazione. Dal punto di vista dello stato di diritto, tale situazione è preoccupante: essa è la principale lacuna del diritto svizzero in materia di naturalizzazione. La riforma propone pertanto di introdurre nella legge sulla cittadinanza la possibilità di ricorso federale contro le decisioni arbitrarie che violino i diritti costituzionali. Per il ricorso cantonale contro i rifiuti di naturalizzazione, i cantoni restano liberi, com’è già il caso, di introdurlo nel proprio ordinamento. Vi sono poi altri tre obiettivi che la riforma vuole perseguire. Il primo è l’armonizzazione della tassa di naturalizzazione, che in futuro dovrebbe essere volta, sia a livello cantonale che comunale, alla sola copertura dei costi procedurali. Concretamente si tratta di rinunciare a pretendere una tassa detta "di riscatto", che sovente ammonta a più salari mensili. A causa di questa condizione, spesso talune persone che adempiono le condizioni di naturalizzazione sono costrette a rinunciarvi per motivi finanziari. Il secondo obiettivo è la semplificazione delle procedure mediante l’eliminazione dei doppioni. Per esempio, non ha senso che per la naturalizzazione ordinaria la Confederazione esamini in maniera circostanziata le stesse condizioni previste ed esaminate anche dai cantoni e dai comuni. In pratica, l’autorizzazione che la Confederazione concede prima della naturalizzazione nel comune o nel cantone, può essere sostituita da uno strumento più flessibile come una semplice approvazione, che verrebbe negata soltanto se il richiedente non si conforma all’ordinamento svizzero o minaccia la sicurezza interna o esterna del paese. Infine, la riforma dovrà permettere alla Svizzera di poter aderire alla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997. Questa stabilisce, tra le disposizioni che non ammettono riserve, il divieto di qualsiasi discriminazione in ragione della provenienza nazionale. E prevede ancora: l’acquisto della cittadinanza per riconoscimento; il termine massimo di residenza di dieci anni; la naturalizzazione agevolata per i giovani, i rifugiati e gli apolidi; il diritto generale di ricorso e l’obbligo di motivare il rifiuto della naturalizzazione; tasse di naturalizzazione contenute; un termine ragionevole di evasione della domanda; la regolamentazione del servizio militare per persone con doppia cittadinanza.

Pubblicato il

23.08.2002 01:30
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