Erano anni, che le polizie cantonali e le associazioni per i diritti umani chiedevano al governo federale di legiferare sul rimpatrio forzato. Duemila persone che ogni anno la Svizzera rispedisce nei paesi d’origine sotto scorta di polizia, senza uno straccio di legge che regoli le modalità dell’operazione. Il mese scorso l’esecutivo ha presentato un progetto legislativo che definisce mezzi consentiti e vietati. Per i migranti da rinviare a forza, la ricetta governativa non disdegna l’utilizzo di armi per l’elettrochoc. La parola ora passa al Parlamento, che dovrà approvare e si spera emendare il testo proposto dal Consiglio federale. I rimpatri forzati sono una triste specialità elvetica, anche nota come “deportation class”. La Confederazione è all’avanguardia nel settore: li esegue da anni con risultati considerati soddisfacenti dall’Ufficio federale dei rifugiati. Per Amnesty International e per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, invece, si tratta di una pratica sul confine della violazione dei diritti umani. Due persone sono morte soffocate, un palestinese nel 1999 e un nigeriano nel 2001. E molti altri casi sono saliti alla ribalta delle cronache per la barbarie dei mezzi impiegati: camicie di forza, cinghie e catene. Pannoloni e caschi. Psicofarmaci. L’Ufficio federale dei rifugiati assicura che questo trattamento è riservato ai casi limite, dove ci sia una resistenza fisica o rischio per l’incolumità del migrante o degli agenti di scorta. Non la bevono le associazioni come Augenauf (www.augenauf.ch), che hanno documentato numerosi casi quantomeno discutibili. Nel silenzio della politica, nel 2002 è corsa ai ripari la Kkjpd – la Conferenza intercantonale dei direttori di giustizia e polizia – con un Regolamento in 40 punti che fissa mezzi, misure e proporzioni del rimpatrio forzato. La premessa: «la coercizione deve tenere in considerazione il rispetto del diritto alla vita e alla libertà personale; la dignità dell’essere umano; l’eguaglianza di ogni individuo di fronte alla legge; il divieto di torturare e infliggere trattamenti crudeli, inumani e degradanti; il divieto di esercitare arbitrio e discriminazione». Nella pratica, sono consentiti tutti i mezzi a disposizione della polizia, salvo quanti potrebbero impedire la respirazione e causare altri tragici “incidenti”: vietato mettere una calza sul volto, sigillare con lo scotch, applicare un bocchettone per la respirazione forzata. Un film dell’orrore? No, il tentato rimpatrio di Lukumbo Lombesi nel 1999, come l’ha ricostruito il tribunale di Zurigo. Oggi la procedura si declina per “livelli”: da uno a quattro, a seconda della quantità e qualità di coercizione. Nel quarto livello, il migrante è un salame: è legato a una sedia a rotelle, ha un pannolone ed è sedato. Il Regolamento della Kkjp ha inoltre istituito un corso di formazione per gli agenti che devono eseguire i rimpatri. Si svolge alla scuola di polizia di Neuchâtel e consta di lezioni pratiche e teoriche. Di più non è dato sapere: associazioni e media non sono ammessi. Anche l’Ufficio federale dei rifugiati ha affinato le sue strategie. Mai più aerei di linea per rimpatri di livello quattro: la rivolta degli altri passeggeri ha costretto spesso al ritorno precipitoso in Svizzera. Meglio discreti voli charter. Ai migranti la Confederazione propone inizialmente una cosiddetta “partenza quasi volontaria”: un biglietto aereo e un migliaio di franchi di argent de poche. Se l’offerta non viene accettata, inizia la procedura per il rimpatrio forzato, che costa circa 15 mila franchi. Degli aspetti tecnici si occupa la Divisione Rimpatri negli uffici di Berna e di quelli logistici la sottodivisione SwissRepat, con sede all'aeroporto di Zurigo, dove una ventina fra poliziotti e impiegati lavorano alla preparazione delle partenze. Il giorno stabilito, la persona interessata viene prelevata dalla polizia. Si tratta principalmente di richiedenti l’asilo politico, la cui richiesta sia stata respinta: l’Ufficio federale dei rifugiati organizza il rimpatrio in collaborazione con le ambasciate. Dall’epoca Metzler vanno forte gli accordi stipulati con i ministeri dell’immigrazione dei paesi di destinazione. Una pratica spesso ai confini della legalità, come ha mostrato un reportage mandato in onda da Falò/Tsi nel dicembre 2003. Ben lungi dall’entrare nel merito politico, il progetto governativo appena presentato fissa le norme per l’impiego della forza e riprende il Regolamento della Kkjpd. Mette all’indice i mezzi umilianti e quelli pericolosi per la respirazione. Con un distinguo: la legge non si applica in caso di legittima difesa o “di forza maggiore”. Chi lo decide? La squadra di polizia incaricata di eseguire il rimpatrio. Fra i mezzi consentiti sono citati i bastoni da difesa e Taser, le armi per l’elettrochoc (area nr. 36 del 2003). Si tratta di manganelli e pistole che in pochi secondi scaricano sul corpo umano 50mila volts. Amnesty sottolinea che sono utilizzati come mezzo di tortura in tutto il mondo e che negli Stati Uniti hanno già ucciso undici persone.

Pubblicato il 

03.12.04

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