Prestazioni complementari e ferie con paga oraria

Prestazioni complementari: ricevo meno se il mio compagno viene a vivere con me?

Sono al beneficio di una rendita d'invalidità e in più percepisco delle prestazioni complementari. Il mio compagno vorrebbe venire ad abitare da me, pagandomi la metà del canone di locazione. Questo avrà conseguenze sull'ammontare delle prestazioni complementari?

Sì. Beneficiarie e beneficiari di una rendita Avs o Ai hanno diritto alle prestazioni complementari soltanto se la rendita ed eventuali altre fonti di reddito non sono sufficienti per coprire in maniera adeguata i bisogni vitali. L'ammontare annuale delle prestazioni complementari corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute e le entrate che possono essere computate. Nel calcolo del fabbisogno il canone di locazione ha un'importanza centrale: se lei vive con il suo compagno, le sue spese per l'affitto si dimezzano. Le sue prestazioni complementari vengono dunque ricalcolate. Lei deve quindi comunicare alla competente cassa di compensazione da quando il suo compagno verrà a vivere con lei e si assumerà la metà dell'affitto. Sulla sua rendita Avs tutto questo non ha nessuna conseguenza.

Paga oraria: ho diritto a ferie pagate?

Da due anni lavoro come venditrice a tempo parziale e sono pagata ad ore. Secondo il contratto di lavoro ho diritto a cinque settimane di vacanza. Il mio capo sostiene che ai dipendenti pagati ad ore la quota di salario corrispondente alle ferie non è dovuta in quanto non sarebbe possibile calcolarla a causa della diversa quantità di ore di lavoro prestate da un mese all'altro. È vero?

No. In base alla legge ogni lavoratrice e ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie pagate. Nel suo caso lei ha diritto a cinque settimane di ferie pagate. Questa norma vale sia per chi è impiegato a tempo pieno che per chi lavora a tempo parziale. La sua ditta durante le vacanze le deve versare il salario stabilito nel contratto – rispettivamente il salario che lei avrebbe percepito se avesse lavorato. Se lei non presta ogni mese lo stesso numero di ore di lavoro e se dunque il suo reddito varia di mese in mese, le dev'essere versato durante le vacanze uno stipendio medio. Per i dipendenti pagati ad ore con una quantità di ore di lavoro mensili soggetta a forti variazioni da un mese all'altro la quota di stipendio delle vacanze è già compresa nella paga oraria. Questo però è possibile soltanto se tale quota compare esplicitamente (in franchi o in percentuale) sia nel contratto di lavoro che nel conteggio mensile del salario. La nota formula dei contratti di lavoro, secondo cui le ferie sono comprese nel salario orario, non soddisfa questi requisiti minimi. Se un datore di lavoro viola tali direttive corre il rischio di dover di nuovo versare la quota delle vacanze anche se, dal suo punto di vista, ritiene di averla già versata con la paga oraria. Nel suo caso sono state pattuite contrattualmente cinque settimane di vacanza. Per questo lei ha il diritto al versamento supplementare di una quota corrispondente al 10,64 per cento del suo salario orario. Siccome il diritto al versamento del salario si prescrive soltanto dopo cinque anni, lei può chiedere il versamento supplementare della quota di stipendio delle vacanze per tutti i due anni durante i quali ha finora lavorato presso l'attuale ditta.

Pubblicato il

19.06.2009 14:30
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